Chi Siamo Stime
Immobiliari
Formazione Espropriazioni
Calcolo delle Indennità
Building Value Asset & Property
Management
Facility
Management

Paglia & Associati
HOME  
 
CONTATTI  
 
NEWSLETTER  
  Via Ottava Società Case, 8/10
16153 Genova
Tel. +39 010.6512078 - Cell. +39 339.8588871
Email info@pagliaeassociati.it
C.F. / P.IVA 01558720999
Da sempre a fianco
dell'Ente Pubblico


 
Newsletter

 

Per gli Enti pubblici, per ricevere gratuitamente la newsletter è sufficiente farne richiesta a: info@pagliaeassociati.it 

 

NEWSLETTER N°47 ESPROPRIAZIONI, il calcolo dell’ indennità di occupazione e di espropriazione.

[01-06-2013]

  

NEWSLETTER N°47    ESPROPRIAZIONI, il calcolo dell’ indennità di occupazione e di espropriazione. Prime riflessioni

 

La determinazione della misura o del quantum dell'indennità di espropriazione assieme all'istituto pretorio dell'occu­pazione acquisitiva è uno degli aspetti più tormentati e controversi della materia espropria­tiva.

Un lunghissimo percorso legislativo ha solo di recente trovato una definitiva conclusione nel quadro normativo disegnato e imposto dal vigente Testo Unico.

 

La legge n. 2359/1865 prevedeva che l'indennità fosse commisu­rata al “giusto prezzo”, ossia al valore che, secondo i tecnici, l'immobile avrebbe potuto avere nel contesto di una libera contrattazione di compravendita (c.d. valore ve­nale o valore di mercato o valore in comune commercio). La legge perseguiva la massima soddisfazione possibile concessa all'espropriato per la perdita del diritto di proprietà.

 

Parallelamente occorre evidenziare che anche l'articolo 834 del codice civile, in relazione all'espropriazione per pubblica utili­tà, parla di “giusta indennità”.

 

Negli anni successivi alcune leggi speciali hanno derogato al valore di mercato del bene. Tra queste occorre ricordare la legge sul risanamento della città di Napoli (legge n. 2892/1885) approvata, come noto, in seguito all'epidemia di colera verificatasi nell'anno 1884.

 

L'articolo 13 di questa legge stabiliva e introduceva un nuovo criterio di calcolo, ovvero la media tra il valore venale e il coacervo dei fitti dell'ultimo de­cennio risultanti da atti aventi data certa [trattasi di una metodologia di calcolo meno vantaggiosa rispetto al valore venale].

 

Il quadro legislativo che ha, di recente, maggiormente inciso sul procedimento espropriativo è senza alcun dubbio la legge per la casa [legge n. 865/1971, modificata e integrata dalla legge n. 10/1977].

 

La legge per la casa impose, per le procedure ablative da compiersi nelle aree comprese nei centri edificati, il cri­terio della commisurazione dell'indennità al “valore agricolo medio” da cal­colarsi in base alla “coltura più redditizia” [da individuarsi tra quelle che, nella regione agra­ria di riferimento, coprivano una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa].

 

Come noto il valore sopradeterminato andava poi moltiplicato per dei coefficienti che variavano in base alla popolazione dei comuni interessati.

 

Il superamento del criterio del valore venale, in allora, trovava una giustificazione nella concezione dello ius aedificandi come diritto non naturalmente connesso alla proprietà immobiliare.

 

In altre parole, il diritto spettava alla P.A. non a caso secondo la terminologia usata dal legislatore, non si parlava di diritto ma bensì di “concessione”.  Al privato non era consentito di lucrare grazie all'espropriazione.

 

Va in ultimo ricordato che l'articolo 21 della legge n. 10/1977 aveva previsto che l'espressione “licenza edilizia” contenuta nella legge n. 1150/1942 (c.d. legge urbanistica) fosse sostituita dall'espressione “concessione”.

La Corte costituzionale con sentenza 30.1.1980, n. 5, in contrasto con il dettato della normativa sopra richiamata intervenì affermando che “il diritto di edificare continua ad inerire alla proprietà”.

 

Ne conseguiva che la concessione a edificare non era attribu­tiva di diritti nuovi ma presupponeva facoltà preesistenti. La concessione aveva quindi il solo scopo di accertare la ricorrenza delle condizioni pre­viste dall'ordinamento per l'esercizio del diritto a edificare.

 

La Corte Costituzionale  stabili quindi che il criterio del valore agricolo medio dei terreni secondo i tipi di coltura praticati nella regione agraria interessata, adottato per la determinazione del­l'indennità di esproprio dall'art. 16 della legge n. 865/1971, come modificato dall'art. 14 della legge n. 10/1977, non facendo specifico riferimento al bene da espropriare ed al valore di esso secondo la sua destinazione economica, introduceva un elemento di valutazione del tutto astratto, che portava inevi­tabilmente, per í terreni destinati ad insediamenti edilizi che non hanno al­cuna relazione con le colture praticate nella zona, alla liquidazione di inden­nizzi sperequati rispetto al valore dell'area da espropriare, con palese viola­zione del diritto a quell'adeguato ristoro che la norma costituzionale assicura all'espropriato.

 

La Corte Costituzionale dichiarò quindi l'illegittimità costituzionale del­l'art. 1 6, 5°, 6' e 7° comma della legge n, 865/1971 (come modificata dall'art. 14 della legge n. 10/1977), nella parte in cui stabiliva che l'indennità di espropriazione dei suoli a destinazione edificatoria doveva essere commisurata al va­lore agricolo.

 

Superato un breve periodo contraddistinto dall’intervento della cosiddetta legge tam­pone del 29.7,1980, n. 385 [subito caducata dalla Corte Costituzionale], il legislatore, sempre nell'intento di limitare l'entità dell'indennizzo dovu­to, è intervenuto nuovamente sulla materia nel 1992 dettando una disciplina che ha imposto i propri criteri per circa quindici anni, venendo poi, almeno inizialmente, recepita nel vigente T.U. sulle espropriazioni.

 

Con l'art. 5 bis del decreto-legge 11.7.1992, n. 333, convertito nella leg­ge 8.8,1992, n. 359  furono infatti introdotti i nuovi criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione.

 

Secondo tale disposizione, l'indenni­tà spettante per l'espropriazione di aree edificabili andava calcolata in mi­sura pari al risultato derivante dalla media tra il valore venale del bene e il reddito dominicale rivalutato dell'ultimo decennio. In altri termini, occor­reva sommare il valore venale ed il reddito dominicale (rivalutato) e poi dividere il risultato per due. La media andava infine decurtata del 40 per cento.

 

La formulazione originale del vigente D.P.R. 8-6-2001 n. 327 [Testo Unico] all'art. 37, 1° comma, prevedeva che l'in­dennità di espropriazione di un'area edificabile fosse determinata nella misura pari all'importo, diviso per due e ridotto nella misura del 40%, pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e segg. del d.p.r. n. 917/1986 (Testo Unico delle im­poste sui redditi), e moltiplicato per 10.

 

Si trattava, in pratica, di una riformulazione solo formale che, nella sostanza, manteneva immutato il criterio mediato già introdotto dall'art. 5 bis del decreto legge n. 333/1992, che veniva dunque recepito nel T.U.

 

Il 2° comma dell'art. 37 del T.U. (sempre nella sua formulazione originaria), confermava che la riduzione del 40% non si applicava qualora fosse stato concluso l'accordo di cessione.

 

La Corte Costituzionale con la sentenza del 24.10.2007, n. 348 è giunta a dichiarare  l'illegittimità costituzionale della previgente disciplina.

 

La questione, così come sollevata dalla Suprema Corte (Cass., ordinanza 29.5.2006, n, 12810 e Cass., ordinanza 19.10.2006, n. 22357), si incentrava sul presunto contrasto tra la norma censurata (art. 5 bis) e l'art. 1 del primo Protocollo della C.E.D.U. [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali]

 

Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, la sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, del 1° e 2° comma dell'art. 37 del d.p.r. n. 327/2001, che riproducevano norme identiche a quelle contenute nell'art. 5 bis del decreto legge n° 333/1992.

 

Il legislatore, in questo caso, è però subito intervenuto.

 

L'art. 2, 89° comma della legge 24.12,2007, n. 244 (finanziaria 2008) ha infatti provveduto a sostituire il 1° e 2° comma dell'art. 37 del T.U.

 

Il primo dei due commi citati prevede ora che l'indennità di espropriazio­ne di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene.

 

Questo criterio di stima non ammette riduzioni rispetto al valore vena­le integrale se si tratta dei c.d. espropri isolati.

 

In piena adesione alla motivazione della sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale, si è tuttavia previsto che quando l'espropriazione è finalizza­ta ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25%.

 

In oggi, l’articolo 21 del D.P.R. 8-6-2001 n. 327 [Testo Unico] stabilisce che l'autorità espropriante deve formare l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione.

Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante deve invitare il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto dai successivi commi del medesimo articolo [terna tecnica] e quindi,  in caso affermativo, invita il proprietario a designare un tecnico di propria fiducia.

Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante deve nominare due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene.

Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene.

Le spese per la nomina dei tecnici sono affrontate nel seguente modo:

a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;

b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio.

La relazione dei tecnici deve essere depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.

In caso di dissenso di uno dei tecnici, le legge prevede che la relazione sia adottata a maggioranza.  

Ove il proprietario del terreno accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata.

Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante deve ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità.

Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico.

Il nostro Gruppo grazie alla ventennale esperienza del Dott. Flavio Paglia [autore di oltre 6.000 pagine di dottrina estimativa, nonché docente per le migliori Scuole di Studi di Pubblica Amministrazione] è in grado di aiutare tecnico o Ente pubblico nel dimensionare giuridicamente, tecnicamente e finanziariamente qualsiasi importo inerente la determinazione dell’indennità di occupazione o dell’indennità di espropriazione.

VISITATE LA PAGINA ESPROPRIAZIONI DEL NOSTRO SITO E SCARICATE LE BROCHURE DEI SERVIZI CHE OFFRIAMO

 

 

VISITATE IL NOSTRO SITO

www.pagliaeassociati.it

 

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla Paglia & Associati s.a.s.. La struttura e il contenuto della presente newsletter non possono essere riprodotti senza il permesso scritto della società detentrice dei diritti. Consenso da richiedersi Via mail o lettera scritta.  La Paglia & Associati pur garantendo la massima cura nella preparazione della newsletter, declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni, nonché per eventuali danni conseguenti all’uso dell’informazione ivi contenuta.

 

 

 

 

 

 

 
  torna indietro