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PER GLI ACQUISTI DI IMMOBILI NON E’ PIU’ NECESSARIA LA CONGRUITA’ DELL’AGENZIA DEL DEMANIO.

[09-01-2020]

PER GLI ACQUISTI DI IMMOBILI NON E’ PIU’ NECESSARIA LA CONGRUITA’ DELL’AGENZIA DEL DEMANIO.

 

Con l’approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), preceduta dalla conversione in legge n. 157, del 19.12.2019, del D.L. n. 124, del 26.10.2019 (detto Collegato fiscale”) recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» si è ormai conclusa la manovra di bilancio .

 

La pubblicazione della legge è riportata sulla G.U. n. 304 del 30/12/2019.

 

Per quanto concerne la GESTIONE DEI PATRIMONI IMMOBILIARI PIUBBLICI è utile evidenziare come:

 

dall’annualità 2020 gli enti locali possano procedere all’acquisto degli immobili senza essere assoggettati ai vincoli previsti dal comma 1 ter, dell’articolo 12 del D.L 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio n. 111.

 

In altre parole, in caso di acquisti di immobili non sarà più necessario documentarne “l’indispensabilità e l’indilazionabilità” rendendosi altresì superata anche “l’attestazione da parte del responsabile del procedimento” di tale condizione.

 

La norma in esame ha altresì abrogato l’obbligo di ricorso all’attestazione della Agenzia del demanio e non sarà più necessario darne preventiva notizia.

 

DI SEGUITO IL TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 

Testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre  2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre  2019, n. 157 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili». (19A08000) (GU Serie Generale n.301 del 24-12-2019)

all'art. 57 comma 2 dice:

 

2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed  enti strumentali, come definiti dall'articolo  1,  comma  2,  del  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti  strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione  della  spesa  e  di  obblighi formativi:

   

Omissis

 

    f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n. 111;

   

 

CIO’ NON TOGLIE CHE IL VALORE DI ACQUISTO DEGLI IMMOBILI DEBBA ESSERE DEBITAMENTE ANALIZZATO E STIMATO DA OGNI SINGOLO ENTE.

 

La nostra società con un esperienza di stima ormai superiore ai 2.000 milioni di euro, SPECIALIZZATA NELLA VALUTAZIONE DI STRUTTURE AD USO PUBBLICO offre la propria ventennale esperienza per qualsiasi percorso valutativo.

 
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