Chi Siamo Stime
Immobiliari
Formazione Espropriazioni
Calcolo delle Indennità
Building Value Asset & Property
Management
Facility
Management

Paglia & Associati
HOME  
 
CONTATTI  
 
NEWSLETTER  
  Via Ottava Società Case, 8/10
16153 Genova
Tel. +39 010.6512078 - Cell. +39 339.8588871
Email info@pagliaeassociati.it
C.F. / P.IVA 01558720999
Da sempre a fianco
dell'Ente Pubblico


 
Newsletter

 

Per gli Enti pubblici, per ricevere gratuitamente la newsletter è sufficiente farne richiesta a: info@pagliaeassociati.it 

 

NEWSLETTER N°28 LA DONAZIONE

[11-01-2012]

NEWSLETTER N°28   LA DONAZIONE

 

 

Primo approfondimento in merito al contratto di Donazione

 

 

La donazione è il contratto col quale una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto, o assumendo verso la stessa un'obbligazione (art. 769 cod. civ.).

 

Perché si possa parlare correttamente di donazione occorre che sia registrato un incremento del patrimonio del donatario e che tale incremento derivi da una diminuzione del patrimonio del donante.

 

Di regola non si può parlare di donazione nel caso di custodia gratuita di cose, anche se il custode  rinuncia ad un possibile e legittimo profitto.

 

Analogamente non si parla di donazione nel caso del comodato (peraltro disciplinato come singolo contratto dal codice civile) e nel caso di prestito di denaro senza interessi (i soldi offerti ad un amico in difficoltà). Tali contratti non possono essere assimilati alla donazione in quanto non diminuiscono il patrimonio del comodante o del soggetto che impresta il denaro (gli verrà restituito).

 

Il comodatario, durante il possesso della cosa, si comporta come il legittimo proprietario. Di regola rimane responsabile anche per il mantenimento e la manutenzione della cosa condotta ed è responsabile, salvo diverso accordo, in caso di deperimento della medesima.

 

In alcuni casi tali contratti offrono un beneficio assai maggiore rispetto alla donazione  stessa ad esempio l’assenza di tasse o di tributi sul bene condotto (salvo accordi diversi l’ICI ricade sul proprietario della casa e non sul comodatario) o l’assenza di interessi su una forte somma di denaro ricevuta da un amico.

 

La donazione è caratterizzata ulteriormente dallo spirito di liberalità ovvero le parti devono essere  d'accordo e coscienti del carattere gratuito del trasferimento del bene o della prestazione. L’assenza di un’immediata controprestazione (il pagamento o l’effettuazione di un'altra prestazione) non giustifica il contratto come donazione. Occorre una certa e sicura consapevolezza del carattere gratuito.

 

Ad esempio la prestazione potrebbe essere effettuata dal primo soggetto come pagamento di una precedente prestazione dell’altro soggetto. L’assenza di comunicazioni sul carattere gratuito rende nullo il contratto.

 

Secondo quanto stabilito dal codice civile la donazione è un contratto, cioè un accordo fra donante e donatario: l'accettazione di quest'ultimo è necessaria e deve essere manifestata.

 

Il legislatore prevede che la donazione sia effettuata per motivi disinteressati ma ritiene comunque lecita e legittima anche la donazione effettuata con la speranza di ottenere ritorni o interessi futuri. In campo industriale le attività di marketing e soprattutto di branding rientrano nel criterio di donazioni interessate (pubblicità e richiamo nei confronti dei prodotti dell’azienda)

 

Sotto pena di nullità, la donazione deve essere fatta nella forma dell'atto pubblico.(art. 782 cod. civ).

 

Limitatamente ai privati, l’atto pubblico non è necessario nel caso di donazione di modico valore che ha per oggetto un bene mobile. In questo caso occorre la consegna della cosa, a conferma, del carattere serio e definitivo della volontà di donare.

 

Per l’ente pubblico l’acquisizione formale si rende necessaria anche al fine di inserire correttamente il bene all’interno della contabilità patrimoniale dell’Ente nonché all’interno dell’inventario.

 

La modicità del valore deve essere valutata anche in relazione alle condizioni economiche del donante (art. 783 cod. civ.).

 

L'articolo. 783 del codice civile nel disciplinare le donazioni di modico valore, prevede che la modicità dell'oggetto della donazione sia valutata obiettivamente anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

 

A tal fine il giudice deve compiere un'indagine complessa, che, partendo dall'accertamento dei dati analitici essenziali che attengono al valore dell'oggetto in sé ed alla potenzialità economica di chi se ne spoglia, pervenga attraverso il loro contemperamento ad affermare ovvero ad escludere che la liberalità incida in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.

 

Detta indagine comporta un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione se congruamente motivato.

 

Il codice civile interviene dichiarando nulle le donazioni di beni futuri (art. 771).

 

In considerazione del carattere personale della donazione, è nullo il mandato con cui si attribuisca ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

 

E’ peraltro valida la donazione a favore di una persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate, categorie, o la scelta dell'oggetto fra più cose determinate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti (art. 778).

 

La responsabilità per inadempimento è valutata secondo criteri meno rigorosi (questo avviene anche nel caso di prestazioni personali – Amministratore del condominio senza compenso).

 

In ragione dell’articolo 789 del codice civile il donante che non esegua la donazione, o l'esegua con ritardo, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

 

La garanzia per vizi della cosa donata è dovuta solo se è stata promessa espressamente o se il donante è stato in dolo (art. 798 cod. civ.).

 

La garanzia per evizione è dovuta, secondo il disposto dell’articolo 797 del codice civile solo nei seguenti casi:

 

a) se ha espressamente promesso la garanzia;

b) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;

c) se si tratta di donazione che impone, oneri al donatario, o di donazione remuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante;

 

La nullità della donazione non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, dopo la morte di lui abbiano confermato la donazione o vi abbiano dato volontaria esecuzione (art. 799 cod. civ.).

 

 

La donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli.

 

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità ( vedi articolo 783 cod. civ.) e, quindi, deve essere provata per iscritto, con l'atto pubblico di donazione, essendo ammissibile la prova per testi o per presunzioni soltanto nel caso di perdita incolpevole del documento (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto provata la donazione in base alla circostanza che il donante ne aveva menzionato l'esistenza nel proprio testamento olografo). [1]

 

Nel nostro ordinamento, accanto all'accollo privativo ed a quello cumulativo, è configurabile anche un accollo cosiddetto interno, in virtù del quale, mentre al creditore non viene conferito alcun diritto, sorge a carico dell'accollante o un generico obbligo di procurare al debitore accollato la liberazione in uno qualunque dei modi d'estinzione delle obbligazioni previsti dal codice civile, ovvero un obbligo specifico di pagare il debito come terzo o di procurare al debitore il "quid praestandum" o di tenere indenne il medesimo di quanto andrà a perdere col proprio adempimento.

 

Situazioni queste in alcune delle quali - ove s'individui la nascita, a favore del debitore accollato, d'un diritto di credito immediatamente azionabile nei confronti dell'accollante - è ravvisabile una tipica donazione obbligatoria. [2]

 

La donazione indiretta consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo "animo donandi", del destinatario della liberalità.

 

(Nella specie, la Corte Suprema[3] in base all'enunciato principio ha confermato la qualificazione di donazione indiretta effettuata dal giudice del merito con riguardo all'acquisto di beni con denaro proprio dell'acquirente ma con intestazione degli stessi ad un terzo).

 

In tema di azione di riduzione e cioè nel caso in cui l'ascendente provveda con proprio denaro al pagamento del prezzo di un immobile che risulta acquistato dal discendente, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario di detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del denaro, ma dell'immobile, perché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest'ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario, nel quale, invece, non è mai entrato il denaro utilizzato per l'acquisto. [4]

 

 

VISITATE IL NOSTRO SITO

www.pagliaeassociati.it

 

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla Paglia & Associati s.a.s.. La struttura e il contenuto della presente newsletter non possono essere riprodotti senza il permesso scritto della società detentrice dei diritti. Consenso da richiedersi Via mail o lettera scritta.

La Paglia & Associati pur garantendo la massima cura nella preparazione della newsletter, declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni, nonché per eventuali danni conseguenti all’uso dell’informazione ivi contenuta.

 

 



[1] Cassazione Sez. II, sent. n. 5786 del 15-03-2006

[2] Cassazione  Sez. III, sent. n. 4618 del 08-07-1983

[3] Cassazione Sez. II, sent. n. 5410 del 07-12-1989

[4] Cassazione Sez. II, sent. n. 4986 del 06-05-1991

 

 
  torna indietro